Documentazione sempre obbligatoria
Attestazione di Corretta Esecuzione dell’Impianto (Allegato I).
Questo documento è composto da due sezioni, una che deve essere compilata dal distributore (indicante il codice assegnato alla domanda di attivazione) e una dall’installatore. Il professionista Responsabile Tecnico dell’Impresa Installatrice in solido con il Legale Rappresentante dell’Impresa stessa attesta sotto la propria responsabilità che la messa in servizio dell’utenza a gas in questione è stata eseguita a norma rispettando il progetto quando obbligatorio.
In secondo luogo la dichiarazione sottoscritta del tecnico certifica:
– la verifica con esito positivo della conformità del sistema di aerazione e di ventilazione in base a quanto stabilito dalla relativa normativa tecnica;
– la verifica con esito positivo della tenuta dell’impianto;
– l’idoneità dei locali nei quali è stata effettuata l’installazione dell’impianto e degli elementi connessi. Se necessario per determinare il corretto funzionamento dell’impianto, devono essere descritte le caratteristiche, la potenza e il numero degli apparecchi installati e le modalità dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;
– il fatto che l’installazione dell’impianto è stata effettuata utilizzando soltanto materiali e componenti adatti all’ambiente di messa in servizio e che sono stati realizzati a regola d’arte.
All’attestazione anche in assenza di un progetto obbligatorio entro soglie di valore di certi parametri discriminanti, devono essere allegati i documenti tecnici obbligatori.
Allegati Tecnici Obbligatori
a) Schema Tecnico dell’impianto;
b) Relazione Tecnica indicante quali tipologie e quantità di materiali o prodotti industriali sono stati utilizzati per la realizzazione dell’impianto.
Questo documento deve integrare i riferimenti ai marchi, la completa dichiarazione di rispondenza e gli eventuali certificati di prova emessi da istituti autorizzati. Inoltre l’installatore deve elencare i materiali, componenti e prodotti utilizzati e dichiarare la loro conformità all’articolo 6 del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.
c) Attestazione Di Conformità nel caso si tratti di un impianto realizzato con sistemi oppure materiali non normalizzati;
d) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti nel caso di impianti già esistenti.
e) Copia della visura camerale oppure del certificato di riconoscimento indicante i relativi requisiti tecnico-professionali
Il certificato di riconoscimento è una dichiarazione scritta con validità pari a 6 mesi (mentre la visura camerale ha validità 4 mesi), che è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Si tratta di una modalità finalizzata a verificare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dell’azienda oppure del tecnico abilitato responsabile a cui è stata demandata l’esecuzione dell’impianto. Il certificato può essere sostituito dalla visura camerale riportante le medesime informazioni.
Nel caso in cui la validità del certificato risulti essere scaduta, è sempre possibile presentarlo se l’installatore riporti in calce alla copia del documento una dichiarazione ai sensi dell’artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sottoscritta che le informazioni riportate al suo interno non hanno subito alcuna variazione.
Nel caso di impianti la cui portata termica nominale totale risulti essere superiore a 35 kW sono richiesti documenti aggiuntivi:
Progetto Esecutivo dell’Impianto, comprendente:
a) planimetria ubicativa per la descrizione delle utenze e delle relative componenti;
b) elaborato grafico esecutivo;
c) relazione tecnica di calcolo, integrante l’attestazione che l’impianto è conforme a quanto previsto dalla normativa di sicurezza.
Dichiarazione del progettista riguardante la prevenzione incendi
Se la domanda di attivazione/riattivazione presentata al distributore riguarda impianti gas in ampliamento – per esempio nel caso di rifacimento dell’impianto interno all’appartamento ma non di quello attestato su parti condominiali – il cliente finale deve presentare anche:
Rapporto tecnico di compatibilità seguendo quanto stabilito all’interno delle linee guida n. 11 del CIG
Si può visionare il regolamento adottato dall’Autorità presso il sito www.arera.it. In base a quanto previsto dalla normativa le aziende di distribuzione sono obbligate a effettuare l’accertamento post contatore, soltanto in seguito la verifica positiva della documentazione che attesta la correttezza dell’impianto in base alle norme cogenti e vigenti è possibile iniziare l’erogazione del gas.
Per Legge il cliente finale deve fornire all’azienda di distribuzione la documentazione relativa all’utenza entro 120 giorni solari dalla data in cui viene inviata la domanda di attivazione oppure riattivazione della fornitura.
Si tratta di un termine limite imprescindibile. Se si oltrepassa questo periodo di tempo, il fornitore ha l’obbligo di Legge di non accettare la suddetta documentazione. Di conseguenza la pratica sarà annullata e il cliente finale dovrà presentare una nuova domanda di attivazione dell’utenza.
É fondamentale per l’esame della documentazione presentata individuare prima dell’accertamento post contatore la portata termica nominale complessiva dell’impianto gas. I valori considerati sono quelli dichiarati dall’installatore. In caso di discordanze si fa riferimento ai valori più alti dopo aver ottenuto chiarimenti in merito.
Francesco Petroni –
Dal 2019 che collaboro con CTN, personale qualificato, come riferimento di base mi affido all’ingegnere Enrico Maria di Fiore. Prezzi concorrenziali per un servizio impeccabile, consiglio vivamente.
Dr. Ing. Enrico Maria di Fiore (store manager) –
Gentilissimo Francesco, grazie per il suo commento positivo.
antonio oliviero –
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Dr. Ing. Enrico Maria di Fiore (store manager) –
Gentile Antonio, la ringraziamo per la recensione positiva.