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ToggleDichiarazione di Conformità (DI.CO): Importanza e Regolamentazione
La Dichiarazione di Conformità (DI.CO) è un documento fondamentale per garantire che un impianto sia stato realizzato nel rispetto delle normative vigenti. Questo certificato, rilasciato dalla ditta installatrice al termine dei lavori e dopo il collaudo, attesta che l’impianto è conforme e garantisce il corretto funzionamento a vita. Tale documento è obbligatorio e deve essere sempre disponibile per le ispezioni degli Organismi preposti, come indicato dal DPR 462.
Riferimenti Normativi: Legge 46/90 e DM 37/2008
L’obbligatorietà della Dichiarazione di Conformità è stata introdotta dalla Legge 46/90, che ha regolato per la prima volta gli impianti elettrici in Italia, ponendo fine a un periodo di mancanza di regolamentazione. Nel 2008, il DM 37/08 ha sostituito la Legge 46/90, aggiornando le procedure e i requisiti.
Obbligo dell’installatore:
L’installatore che esegue la realizzazione dell’impianto elettrico ha l’obbligo di certificarlo ovverosia di rilasciare la dichiarazione di conformità, e il committente, ovvero colui che ha chiesto di eseguire l’opera, è tenuto a richiederla.
La società dovrà inoltre fornire un fascicolo composto di diversi documenti che vanno dai documenti dell’impresa esecutrice anagrafici/camerali con dimostrazione dei requisiti abilitativi del rilascio della dichiarazione di conformità, agli schemi tecnici dell’impianto, alla descrizione dei materiali e delle caratteristiche dell’opera realizzata.
Dovranno essere indicati anche i dati del proprietario, dell’immobile stesso e del tecnico che ha eseguito le verifiche e si assume la responsabilità della certificazione.
L’impresa esecutrice è tenuta anche a dimostrare, fornendo copia della documentazione, la regolare iscrizione in camera di commercio e l’abilitazione all’esecuzione di impianti elettrici e della correlativa dichiarazione di conformità.
SANZIONI
I rischi che si corrono in caso di mancata o errata redazione della Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico, sono enormi.
Gli impianti non certificati potrebbero essere non sicuri e causare gravi danni a noi e a terzi e in assenza di conformità, non solo non intervengono coperture assicurative ma ci sono responsabilità dirette civili e penali a carico del titolare dell’immobile o del conduttore che non ne ha richiesto copia. Sono previste sanzioni anche per l’impresa che non ne redige copia al termine dei lavori, che variano dai mille ai diecimila euro.
Il Decreto Ministeriale 37/08 prevede sanzioni per la gestione impropria della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.):
- Mancata consegna della Di.Co.: Se l’installatore non rilascia la Dichiarazione di Conformità al termine dei lavori, è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 1.000 euro.
- Assenza del progetto obbligatorio: Se un impianto richiede un progetto e l’installatore non lo fornisce, rischia una sanzione amministrativa che va da 1.032 a 10.320 euro.
Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria nei seguenti casi:
- Installazione di un nuovo impianto: ogni nuovo impianto deve essere certificato per garantire la conformità alle normative vigenti.
- Manutenzione straordinaria: interventi che implicano modifiche significative richiedono la Dichiarazione di Conformità.
- Modifica o ampliamento di un impianto esistente: anche le modifiche e gli ampliamenti strutturali degli impianti esistenti richiedono tale certificazione.
Il Decreto Ministeriale 37/08 si applica a tutti gli impianti a servizio degli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze. Se l’impianto è collegato a una rete di distribuzione, l’obbligo di conformità parte dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti soggetti alla normativa sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Impianti elettrici: comprendono la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica, inclusi i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
- Impianti elettronici e radiotelevisivi: includono antenne, impianti radiotelevisivi e altri impianti elettronici.
- Impianti di climatizzazione: coprono riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, inclusi i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense e di ventilazione e aerazione dei locali.
- Impianti idrici e sanitari: riguardano tutte le opere per la distribuzione e l’utilizzo di acqua.
- Impianti a gas: includono distribuzione e utilizzo di gas di qualsiasi tipo, nonché i sistemi di evacuazione e ventilazione dei locali.
- Impianti di sollevamento: comprendono ascensori, montacarichi, scale mobili e dispositivi simili per il trasporto di persone o cose.
- Impianti antincendio: tutti gli impianti destinati alla protezione antincendio.