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La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal DM 37/08 ed è un documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità, prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91, con lo scopo di andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non fosse presente o reperibile.
Impianti realizzati tra il 13 aprile 1990 e il 24 marzo 2008, privi di dichiarazione di conformità possono essere sanati mediante applicazione dello strumento della Di.Ri. ovverosia Dichiarazione di Rispondenza emessa previ controlli e verifiche tecniche direttamente da un tecnico abilitato.
I rischi che si corrono in caso di mancata o errata redazione della Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico, sono enormi.
Gli impianti non certificati potrebbero essere non sicuri e causare gravi danni a noi e a terzi e in assenza di conformità, non solo non intervengono coperture assicurative ma ci sono responsabilità dirette civili e penali a carico del titolare dell’immobile o del conduttore che non ne ha richiesto copia. Sono previste sanzioni anche per l’impresa che non ne redige copia al termine dei lavori, che variano dai mille ai diecimila euro.
In ultimo, ci vogliamo soffermare sulla differenza esistente tra Dichiarazione di Conformità dell’Impianto a GAS e Dichiarazione di Rispondenza. Quest’ultima è una relazione tecnica aggiuntiva che ha il solo scopo di regolarizzare la posizione degli impianti non rientranti tra quelli certificati.
Può essere redatta da professionisti iscritti ad un ordine da oltre cinque anni e da tecnici specializzati. La relazione è sviluppata tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e solo dopo averne preso visione e aver eseguito prove di rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
CTN rilascia una copia in formato digitale (scaricabile dall’area personale) dove rimarrà comunque archiviata e disponibile per il cliente registrato sul nostro sito.
In particolare a richiesta CTN potrà sulla stessa cartella dedicata caricare altra documentazione integrativa o la medesima firmata digitalmente (firma digitale forte formato *.p7m recepibile dalla Pubblica Amministrazione)
Al termine del sopralluogo effettuato dai nostri tecnici specializzati viene dunque rilasciato un attestato di piena conformità delle unità abitative, documento che garantirà all’abitazione la completa vivibilità.
Scegliere C.T.N. significa affidarsi a professionisti competenti e affidabili che si prenderanno cura delle tue esigenze in modo accurato, tempestivo e personalizzato.
CTN rilascia anche una copia in formato digitale (scaricabile dall’area personale) dove rimarrà comunque archiviata e disponibile per il cliente registrato sul nostro sito.
In particolare a richiesta CTN potrà sulla stessa cartella dedicata caricare altra documentazione integrativa o la medesima firmata digitalmente (firma digitale forte formato *.p7m recepibile dalla Pubblica Amministrazione)
Impianti realizzati tra il 13 aprile 1990 e il 24 marzo 2008, privi di dichiarazione di conformità possono essere sanati mediante applicazione dello strumento della Di.Ri. ovverosia Dichiarazione di Rispondenza emessa previ controlli e verifiche tecniche direttamente da un tecnico abilitato
Può essere redatta da professionisti iscritti ad un ordine da oltre cinque anni e da tecnici specializzati.
La dichiarazione di conformità è composta da diversi documenti che possono variare a seconda del settore o del tipo di impianto oggetto della conformità.
Per un impianto ad uso civile vengono rilasciati i seguenti documenti :
Una volta completato il sopralluogo e raccolti tutti i dati necessari per la compilazione della documentazione richiesta, garantiamo una consegna media entro 48-72 ore.
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PAGAMENTO IN CONTANTI – Pratiche quali CILA , SCIA, APE, Variazioni Catastali DOCFA, ecc, necessitano di sopralluogo e/o asseverazioni, quindi generalmente il pagamento è diretto ed immediato a vista fattura o tramite bonifico bancario. Le modalità ed i canali di pagamento vengono comunque indicati e regolati dall’affidamento d’incarico. Il limite di legge per i pagamenti in contanti è stabilito a 1.000 €, ma sono preferibili Bonifici Bancari per qualsiasi importo superiore a 300 €.
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