Per info contattaci al numero (06) 55.00.816 – 327.8218.907 

Dichiarazione di conformità Impianto antenne radiotelevisive

La conformità degli impianti radiotelevisivi è fondamentale per il rispetto dell’attuale legislazione tecnica e garantisce piena funzionalità e totale sicurezza. In Italia vige una precisa regolamentazione che riguarda ogni tipo di impianto, da quello del gas a quello elettrico, comprendendo la conformità degli impianti radiotelevisivi.

Seleziona i parametri secondo le tue esigenze per generare il preventivo. In caso di difficoltà, o per ulteriori informazioni contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno.

CTN offre i suoi servizi a prezzi convenzionati per agenzie e installatori. Se cerchi un partner affidabile e preciso chiamaci subito per scoprire le condizioni economiche a te dedicate.

Contattaci per richiedere una consulenza:
info@certificazionetecnicanormativa.it

Vediamo quali sono le leggi specifiche relative a questo tipo di impianti:

Legge n.186/1968: riguarda la produzione e installazione di macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di una Legge di base che impone alle aziende e agli installatori di operare seguendo la “Regola d’Arte”, stabilendo che in mancanza di tali requisiti un impianto non è conforme ai requisiti minimi di sicurezza e non può essere attivato senza le dovute modificazioni che lo allineano alle prescrizioni e alle prestazioni richiesta dalla normativa di sicurezza.

Operare a Regola d’Arte significa garantire al committente l’assoluta responsabilità della ditta installatrice in merito a materiali usati e lavori eseguiti, condizione che in Italia è resa tale seguendo le normative CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). In quest’ultimo caso l’azienda ha la certezza di non avere l’onere della prova e può garantire la conformità;

Legge n. 46/1990: impose che l’installazione degli impianti radiotelevisivi fosse competenza esclusiva di tecnici abilitati nella mansione di Responsabile Tecnico dell’Impresa Installatrice. Attualmente è stata abrogata mantenendo nel decreto ministeriale n. 37/2008, solamente gli articoli 8,14 e 16;

DM n. 37/2008: sostituisce la Legge n. 46/1990 e sottolinea la necessità di redigere la Dichiarazione di Conformità, documento che prevede due allegati differenti, uno riservato alle aziende installatrici e uno dedicato agli enti che adempiono a tale compito attraverso uffici interni appositi;

DM n. 22/2013: definisce alcune dettami tecnici riguardanti gli impianti condominiali centralizzati d’antenna.

 L’installazione di un impianto televisivo

Rispettare le direttive CEI è una condizione necessaria ai fini della corretta installazione di un impianto in sicurezza costituendo la Regola d’Arte. Un altro aspetto da tenere presente consiste nel consultare il Piano di Ripartizione delle Frequenze, che stabilisce con esattezza quali bande di frequenza devono essere tenute in considerazione durante l’installazione.

L’ultima revisione del Piano di Ripartizione delle Frequenze è recente e risale al 5 Ottobre 2018, quando è stata approvata la modifica della Legge n. 205/2017. Il compito del Piano è attribuire alle bande uno specifico servizio e verificare l’uso efficiente delle frequenze.

Infine, nel rispetto del DM n. 37/2008 è condizione necessaria che l’azienda installatrice sia abilitata allo svolgimento dei lavori e che sia redatta l’apposita Dichiarazione di Conformità.

Aspetti tecnici ai fini della conformità impianti radiotelevisivi

L’osservanza delle regole tecniche imposte da Leggi e Decreti Ministeriali consente agli utenti di beneficiare di un impianto soddisfacente e performante, in grado di garantire la qualità del segnale in ogni condizione atmosferica. Per ottenere questo risultato, all’altezza della presa di ogni abitazione civile deve essere presente un segnale dai valori compresi fra 68 e i 75 dB/µV.

Il significato di questa condizione non è tanto da ricercare nell’effettiva performance del segnale, quanto nella corrispondenza con quanto stabilito dalla Legge in relazione alla conformità; in pratica, un impianto che non soddisfa tale condizione è da ritenersi non conforme e non può essere avviato.

Un altro aspetto tecnico da tenere presente consiste nel rapporto segnale/rumore, espresso esattamente come segue:

– C/N.

A tal proposito i valori imposti dalla normativa corrispondono ai seguenti:

  • 27 Decibel per il segnale Digitale Terrestre (DTT COFDM);
  • 31 Decibel per il segnale via cavo;
  • 11 Decibel per il segnale Digitale Satellitare (QPSK);
  • 44 Decibel per il segnale analogico.

Come richiedere la : conformità degli impianti radiotelevisivi

CTN offre servizi di impresa edile a 360 gradi è può rilasciare la dichiarazione di conformità grazie al suo direttore tecnico “Ing. Enrico Maria di Fiore” iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-22416, abilitato in tutti i settori compresso il DM 37/08, sotto forma di “manutenzione straordinaria” se l’impianto elettrico è stato realizzato da terzi.

Se quello che vi occorre è una verifica, una definizione di intervento adeguativo, e la conseguente Dichiarazione di Conformità dell’impianto radiotelevisivo comprensiva degli Allegati Tecnici Obbligatori, contattateci per avere la certezza che il proprio impianto sia stato eseguito a regola d’arte tanto da poter ottenere la certificazione necessaria ai diversi fini amministrativi indicati.

Dichiarazione di conformità impianto radiotelevisivo : sempre a portata di mano

CTN rilascia una copia in formato digitale (scaricabile dall’area personale) dove rimarrà comunque archiviata e disponibile per il cliente registrato sul nostro sito.

In particolare a richiesta CTN potrà sulla stessa cartella dedicata caricare altra documentazione integrativa o la medesima firmata digitalmente (firma digitale forte formato *.p7m recepibile dalla Pubblica Amministrazione)

Testimonianze dei nostri clienti

Scopri cosa pensano i nostri clienti delle nostre competenze, della nostra cortesia e del nostro modo di lavorare!

Servizi correlati

Quanto costa realizzare un impianto elettrico?
Devi realizzare un nuovo impianto elettrico? Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno, lo riceverai in pochi secondi sulla tua mail!
Roma

Domande Frequenti

Scegliere C.T.N. significa affidarsi a professionisti competenti e affidabili che si prenderanno cura delle tue esigenze in modo accurato, tempestivo e personalizzato.

  1. Per prenotare un servizio, si prega di contattarci via email all’indirizzo info@certificazionetecnicanormatica.it, oppure telefonare al numero 06.5500816 / 327.8218907. Il nostro team sarà lieto di assisterti e rispondere a tutte le tue esigenze con professionalità e cortesia.

CTN rilascia anche una copia in formato digitale (scaricabile dall’area personale) dove rimarrà comunque archiviata e disponibile per il cliente registrato sul nostro sito.

In particolare a richiesta CTN potrà sulla stessa cartella dedicata caricare altra documentazione integrativa o la medesima firmata digitalmente (firma digitale forte formato *.p7m recepibile dalla Pubblica Amministrazione)

Impianti realizzati tra il 13 aprile 1990 e il 24 marzo 2008, privi di dichiarazione di conformità possono essere sanati mediante applicazione dello strumento della Di.Ri. ovverosia Dichiarazione di Rispondenza emessa previ controlli e verifiche tecniche direttamente da un tecnico abilitato

Può essere redatta da professionisti iscritti ad un ordine da oltre cinque anni e da tecnici specializzati.  

La dichiarazione di conformità è composta da diversi documenti che possono variare a seconda del settore o del tipo di impianto oggetto della conformità.

Per un impianto ad uso civile vengono rilasciati i seguenti documenti :

  1. Dichiarazione di conformità.
  2. Schema dell’impianto.
  3. Tipologia di materiali d’utilizzo.
  4. Documenti  anagrafici/camerali con dimostrazione dei requisiti abilitativi del rilascio delle Dichiarazioni di Conformità

Una volta completato il sopralluogo e raccolti tutti i dati necessari per la compilazione della documentazione richiesta, garantiamo una consegna media entro 48-72 ore.

BONIFICO BANCARIO – Le coordinate bancarie IBAN sono indicate direttamente in fattura, consentendo di saldare per via telematica con la propria banca o tramite bonifico bancario allo sportello. Il pagamento si ritiene effettuato quando l’importo è disponibile sul conto, quindi risulta incassato.

CARTE DI CREDITO / DEBITO – Le transazioni con carta di credito si effettuano sulla piattaforma protetta di Stripe. I dati della vostra carta di credito non transiteranno nel nostro sito ma in quello di Stripe, che utilizza il protocollo SSL3 a 128 bit, lo standard di sicurezza più elevato per l’invio di informazioni sensibili attraverso la rete Internet.

PAGAMENTO IN CONTANTI – Pratiche quali CILA , SCIA, APE, Variazioni Catastali DOCFA, ecc, necessitano di sopralluogo e/o asseverazioni, quindi generalmente il pagamento è diretto ed immediato a vista fattura o tramite bonifico bancario. Le modalità ed i canali di pagamento vengono comunque indicati e regolati dall’affidamento d’incarico. Il limite di legge per i pagamenti in contanti è stabilito a 1.000 €, ma sono preferibili Bonifici Bancari per qualsiasi importo superiore a 300 €.

Prima di contattarci direttamente, ti invitiamo a consultare le nostre “Domande Frequenti”, dove potresti trovare già le risposte che stai cercando.

Se le risposte non sono presenti o hai bisogno di ulteriori informazioni, siamo qui per aiutarti. Puoi contattarci tramite email all’indirizzo info@certificazionetecnicanormativa.it. Il nostro team sarà lieto di rispondere alle tue richieste nel più breve tempo possibile.

Inoltre, per un contatto più immediato, ci puoi raggiungere anche su Whatsapp al numero 327-8218-907.