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D.M. 37/08 · Guida completa

Dichiarazione di conformità degli impiantiGuida completa 2026 a obblighi, costi, scadenza e cosa fare se manca

·Ing. Enrico Maria Di Fiore, profilo LinkedIn, si apre in una nuova finestra·15 minuti di lettura

La dichiarazione di conformità è il documento che attesta che un impianto è stato realizzato a regola d'arte. Viene richiesta al rogito, per l'agibilità, per un nuovo allaccio, dalle assicurazioni e dai Comuni; eppure resta uno dei documenti tecnici su cui circolano più convinzioni errate, a partire dalla presunta scadenza dopo dieci anni.

Questa guida raccoglie le risposte alle domande più ricercate sull'argomento: che cos'è, per quali impianti è prevista, quando è obbligatoria, chi può firmarla, quanto costa, cosa succede se manca e come comportarsi con gli impianti realizzati prima del 2008. Il quadro di riferimento è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, valido su tutto il territorio nazionale.

Sintesi

  • È obbligatoria per ogni nuovo impianto e per ogni trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria; non per la manutenzione ordinaria.
  • La rilascia solo l'impresa installatrice abilitata: non un tecnico qualsiasi, non il proprietario, non un modulo scaricato da internet.
  • Non scade: resta valida finché l'impianto non viene modificato.
  • Per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008 privi di documentazione si utilizza la dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).

Cos'è la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità, abbreviata in Di.Co., è il documento con cui l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche applicabili e del progetto, ove previsto. È disciplinata dall'art. 7 del D.M. 37/08, che ha sostituito la precedente Legge 46/90.

Tre nomi per lo stesso documento

Nel linguaggio comune la Di.Co. viene chiamata anche certificato di conformità o certificazione dell'impianto (per esempio «certificazione dell'impianto elettrico»). Il nome corretto secondo la norma è dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, ma le espressioni indicano lo stesso documento.

A quali impianti si applica

Il D.M. 37/08 (art. 1, comma 2) individua sette categorie di impianti installati all'interno degli edifici, identificate da una lettera. Per ciascuna di esse è prevista la dichiarazione di conformità.

LetteraImpiantiApprofondimenti
AImpianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere
BImpianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (videosorveglianza, citofonia, reti dati)
CRiscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, con canne fumarie e ventilazione
DImpianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
EDistribuzione e utilizzo del gas, con evacuazione dei fumi e aerazione dei locali
FImpianti di sollevamento: ascensori, montacarichi, scale mobili—
GImpianti di protezione antincendio—

Rientrano quindi nella norma anche impianti spesso trascurati: messa a terra, pompe di calore e climatizzatori, stufe a pellet con relativa canna fumaria, impianti fotovoltaici (inclusi quelli da balcone collegati all'impianto di casa), citofoni e videocitofoni, ventilazione meccanica controllata e colonnine di ricarica.

Quando è obbligatoria (e quando no)

La dichiarazione di conformità è obbligatoria al termine di ogni intervento che riguardi un impianto rientrante nel D.M. 37/08. In pratica, va rilasciata in questi casi.

Serve sempre

  • realizzazione di un nuovo impianto;
  • rifacimento completo, per esempio dopo una ristrutturazione;
  • ampliamento o trasformazione (nuove linee, nuovo quadro, spostamento di punti);
  • manutenzione straordinaria;
  • rifacimento del bagno con nuove tubazioni o linee elettriche;
  • sostituzione della caldaia o installazione di un climatizzatore.

Non serve

  • manutenzione ordinaria: riparazioni e sostituzioni di parti con componenti equivalenti, senza modificare l'impianto;
  • sostituzione di una lampada, di una presa o di un frutto identico;
  • collegamento di elettrodomestici a prese esistenti.

Oltre all'obbligo di legge, la Di.Co. è il documento che viene concretamente richiesto in molte occasioni:

  • per la segnalazione certificata di agibilità al termine di lavori edilizi;
  • per l'allaccio di una nuova fornitura di luce, gas o acqua: il distributore ne richiede copia;
  • per l'avvio di un'attività commerciale e per le pratiche di prevenzione incendi;
  • per alcune agevolazioni fiscali sui lavori edilizi, tra i documenti da conservare;
  • dalle compagnie assicurative in caso di sinistro;
  • in occasione di vendita o locazione dell'immobile.

Chi può rilasciarla

È uno dei punti su cui si commettono più errori. La dichiarazione di conformità può essere rilasciata esclusivamente dall'impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori.

L'impresa abilitata

È un'impresa iscritta alla Camera di Commercio, abilitata per le lettere degli impianti su cui interviene, con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.M. 37/08 (art. 3 e 4). La Di.Co. è firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

Ingegnere, perito o geometra

Un professionista non rilascia la Di.Co., ma può redigere il progetto dell'impianto, obbligatorio oltre determinate soglie, e la dichiarazione di rispondenza per gli impianti esistenti. Per le soglie del progetto elettrico si veda la nostra guida su quando è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico.

Fai da te e autocertificazione

Non hanno valore. Il proprietario che esegue lavori da sé non può certificarli, e un modulo compilato a mano non sostituisce la dichiarazione dell'impresa. Il modello ministeriale è pubblico, ma ha valore solo se compilato e firmato da un'impresa abilitata con i relativi allegati.

Cosa contiene: gli allegati obbligatori

La dichiarazione di conformità non è un singolo foglio. Il modello ministeriale va accompagnato da allegati che ne costituiscono parte integrante e senza i quali il documento è incompleto.

  1. Progetto redatto da un professionista, quando obbligatorio; negli altri casi, lo schema dell'impianto realizzato.
  2. Relazione con le tipologie dei materiali utilizzati.
  3. Documento che attesta l'abilitazione dell'impresa (visura camerale o certificato di riconoscimento dei requisiti).
  4. Riferimenti a eventuali dichiarazioni precedenti, se l'intervento riguarda un impianto già esistente.
  5. Per alcuni impianti, i rapporti di verifica e i certificati di collaudo previsti dalle norme tecniche.

Una Di.Co. «senza progetto» è legittima solo se l'impianto è sotto le soglie che rendono obbligatoria la progettazione: in quel caso il progetto è sostituito dallo schema dell'impianto realizzato.

Ha una scadenza?

No. La dichiarazione di conformità non ha scadenza: resta valida finché l'impianto non viene modificato. La convinzione che «dopo dieci anni va rifatta» non trova riscontro nella norma.

Cosa invece va ripetuto periodicamente

Alcuni impianti sono soggetti a controlli periodici distinti dalla Di.Co.: la manutenzione e il controllo di efficienza energetica della caldaia, registrati nel libretto di impianto, e la verifica periodica dell'impianto di messa a terra nei luoghi di lavoro (D.P.R. 462/2001). Se l'impianto viene ampliato o trasformato, serve invece una nuova dichiarazione per l'intervento eseguito.

Quanto costa

Il costo dipende da una distinzione fondamentale, spesso trascurata da chi cerca «quanto costa la dichiarazione di conformità».

Impianto nuovo o lavori appena eseguiti

La Di.Co. è parte della prestazione dell'impresa ed è normalmente compresa nel prezzo dei lavori. Un preventivo serio la indica espressamente; è opportuno verificarlo prima di affidare l'incarico.

Impianto esistente da verificare e certificare

In questo caso si paga una prestazione tecnica autonoma: sopralluogo, verifiche strumentali, rilievo e redazione della documentazione. Per un appartamento il costo parte in genere da alcune centinaia di euro e varia in base a:

  • tipo di impianto (elettrico, gas, idraulico, termico);
  • superficie e complessità;
  • documentazione disponibile;
  • eventuali adeguamenti necessari per rendere l'impianto conforme.

Per un riferimento concreto, su ogni pagina di servizio è disponibile un calcolatore del preventivo: per esempio per la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, dell' impianto gas e dell' impianto idraulico.

Impianti esistenti: Di.Co. o Di.Ri.?

Molti immobili, soprattutto nei centri storici e negli edifici degli anni '60 e '70, hanno impianti per i quali la documentazione non è mai stata redatta o non è più reperibile. La norma distingue in base alla data di realizzazione.

Impianto realizzatoDocumentoChi lo rilascia
Dopo il 27 marzo 2008Dichiarazione di conformità (Di.Co.)Impresa installatrice abilitata
Prima del 27 marzo 2008, senza documentazioneDichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)Professionista iscritto all'albo o responsabile tecnico di impresa abilitata, con almeno 5 anni di esperienza nel settore

La dichiarazione di rispondenza (art. 7, comma 6)

Sostituisce la Di.Co. mancante per gli impianti anteriori all'entrata in vigore del D.M. 37/08. Viene redatta dopo un sopralluogo e le verifiche necessarie, e attesta che l'impianto risponde ai requisiti di sicurezza. Per gli impianti oltre le soglie di progettazione deve essere firmata da un professionista iscritto all'albo. Approfondimento: dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico.

Impianti molto vecchi (prima del 1990)

Per gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima della Legge 46/90 (13 marzo 1990), il D.M. 37/08 indica requisiti minimi di sicurezza: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti e indiretti, per esempio con un interruttore differenziale da 30 mA. Spesso bastano piccoli adeguamenti per poter rilasciare la Di.Ri.

Impianti successivi al 2008 senza Di.Co.

Per questi impianti la Di.Ri. non è ammessa. Occorre risalire all'impresa che li ha realizzati oppure procedere a verifica e adeguamento, con il rilascio di una nuova dichiarazione di conformità per gli interventi eseguiti.

Dichiarazione smarrita: come recuperarla

Prima di rifare verifiche e documentazione, conviene tentare di recuperare l'originale. Le strade, in ordine di semplicità:

  1. Chiedere copia all'impresa che ha eseguito i lavori, tenuta a conservarne una.
  2. Cercare negli atti depositati in Comune: le dichiarazioni vengono depositate allo sportello unico per l'edilizia, ed è possibile richiederne copia con un accesso agli atti.
  3. Chiedere al precedente proprietario o verificare la documentazione allegata all'atto di acquisto.
  4. Per gli impianti condominiali, rivolgersi all'amministratore.

Se nessuna di queste strade porta al documento, per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008 si procede con la dichiarazione di rispondenza.

Vendita, rogito e affitto

Si può vendere casa senza certificazione degli impianti?

Sì. L'obbligo di allegare la dichiarazione di conformità all'atto di compravendita è stato abrogato nel 2008 (D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008). In sede di rogito le parti possono accordarsi sulla documentazione degli impianti e il notaio ne riporta lo stato nell'atto.

Nella pratica, però, l'assenza della certificazione pesa: l'acquirente può chiedere una riduzione del prezzo o la regolarizzazione prima del rogito, e la banca che concede il mutuo può richiedere documentazione aggiuntiva. Disporre della Di.Co. o della Di.Ri. rende la vendita più rapida e tutela il venditore da contestazioni successive.

Affitto e locazione

Non esiste l'obbligo di allegare la Di.Co. al contratto di locazione, ma il proprietario è tenuto a consegnare un immobile idoneo all'uso e con impianti sicuri. In caso di incidente, l'assenza della certificazione può rendere più difficile dimostrare di aver adempiuto. Negli affitti brevi, nei B&B e nei locali commerciali la documentazione viene richiesta con frequenza crescente.

Cosa succede se manca o non è veritiera

Per l'impresa

La mancata consegna della dichiarazione di conformità o il rilascio di una dichiarazione non veritiera comportano sanzioni amministrative applicate dalla Camera di Commercio (art. 15 del D.M. 37/08), a partire da 100 € fino a 1.000 € per le violazioni relative alla dichiarazione, e nei casi più gravi la sospensione dall'albo delle imprese abilitate. A queste si aggiungono le responsabilità civili e penali in caso di danni.

Per il proprietario

Un impianto privo di certificazione può bloccare la segnalazione di agibilità, rallentare un nuovo allaccio, complicare la vendita e indebolire la posizione nei confronti dell'assicurazione in caso di sinistro. Il committente ha diritto di ricevere la Di.Co. dall'impresa al termine dei lavori: se non viene consegnata, è opportuno richiederla per iscritto.

Deposito in Comune e trasmissione

La dichiarazione di conformità non resta solo nelle mani del proprietario. A seconda dei casi, va trasmessa a diversi soggetti.

Sportello unico per l'edilizia

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 37/08, l'impresa deposita la dichiarazione, con il progetto ove previsto, presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Le modalità di invio, sempre più spesso telematiche e con firma digitale, dipendono dal singolo Comune; a Roma la documentazione si inserisce nelle procedure dello sportello unico di Roma Capitale.

Distributore di energia, gas e acqua

Per l'attivazione di una nuova fornitura il distributore richiede copia della dichiarazione di conformità. Per il gas, in caso di attivazione o riattivazione, è previsto anche l' accertamento dell'impianto post contatore (Allegato I40).

Luoghi di lavoro e cantieri

Negli ambienti di lavoro la dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra equivale all'omologazione: il datore di lavoro la trasmette all'INAIL entro 30 giorni dalla messa in esercizio (D.P.R. 462/2001). Lo stesso vale per l'impianto elettrico di cantiere.

Attività commerciali, luoghi di lavoro e condomini

Negozi, ristoranti, bar, uffici e studi

Per l'avvio di un'attività, la SCIA e i controlli degli enti richiedono la documentazione degli impianti. Nei locali con apparecchiature specifiche, come cucine professionali e studi medici, gli impianti sono soggetti a requisiti aggiuntivi e il progetto è più spesso obbligatorio. Nei casi di subentro in un locale esistente, è essenziale verificare che la documentazione corrisponda allo stato attuale degli impianti.

B&B e affitti brevi

Le strutture ricettive extralberghiere sono oggetto di controlli sempre più frequenti; disporre della Di.Co. o della Di.Ri. degli impianti elettrico e gas è una tutela per il gestore.

Impianti condominiali

Gli impianti delle parti comuni (illuminazione, citofonia, antenna centralizzata, centrale termica, ascensore) richiedono la propria documentazione, conservata dall'amministratore. Ogni intervento sulle parti comuni si conclude con la relativa dichiarazione di conformità.

Domande frequenti

La dichiarazione di conformità è obbligatoria?

Sì, per ogni nuovo impianto e per ogni trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un impianto rientrante nel D.M. 37/08. La rilascia l’impresa installatrice al termine dei lavori. Non è richiesta per la manutenzione ordinaria.

Chi rilascia la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

Esclusivamente l’impresa installatrice abilitata, iscritta alla Camera di Commercio con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti del D.M. 37/08. Un ingegnere o un geometra non può rilasciare la Di.Co.; un professionista abilitato può invece redigere il progetto e, per gli impianti esistenti, la dichiarazione di rispondenza.

La dichiarazione di conformità ha una scadenza?

No. Resta valida finché l’impianto non viene modificato. Non esiste una validità di 10 anni: sono invece previsti controlli periodici per alcuni impianti, come la manutenzione della caldaia o la verifica dell’impianto di terra nei luoghi di lavoro.

Quanto costa la dichiarazione di conformità?

Quando l’impianto viene realizzato da un’impresa, la Di.Co. è normalmente compresa nel prezzo dei lavori. Se serve verificare e certificare un impianto esistente, il costo dipende dal tipo di impianto, dalla superficie e dalla documentazione disponibile; per un appartamento parte in genere da alcune centinaia di euro.

Si può ottenere la dichiarazione di conformità per un impianto esistente?

La Di.Co. si rilascia per i lavori eseguiti. Per un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 privo di documentazione si utilizza la dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.), redatta dopo sopralluogo e verifiche da un professionista o da un responsabile tecnico con almeno cinque anni di esperienza nel settore.

Si può vendere casa senza dichiarazione di conformità?

Sì. Dal 2008 non è più obbligatorio allegarla all’atto di compravendita. Le parti possono però accordarsi sulla documentazione degli impianti e il notaio ne riporta lo stato nell’atto; un impianto non certificato può incidere sulla trattativa e sul prezzo.

Serve la dichiarazione di conformità per affittare un immobile?

Non esiste l’obbligo di allegarla al contratto di locazione, ma il proprietario deve consegnare un immobile con impianti sicuri. Per questo è sempre opportuno disporre della Di.Co. o della Di.Ri., soprattutto negli affitti brevi e nei locali commerciali.

Cosa fare se la dichiarazione di conformità è stata smarrita?

Si può richiedere copia all’impresa che ha eseguito i lavori, cercarla tra la documentazione depositata in Comune o chiederla al precedente proprietario. Se non è recuperabile e l’impianto è anteriore al 27 marzo 2008, si ricorre alla dichiarazione di rispondenza.

Serve la dichiarazione di conformità per sostituire la caldaia?

Sì. La sostituzione del generatore di calore è un intervento sull’impianto termico e sull’impianto gas: l’impresa che installa la nuova caldaia deve rilasciare la Di.Co. e aggiornare il libretto di impianto.

Una dichiarazione di conformità falsa cosa comporta?

Una dichiarazione non veritiera espone l’impresa a sanzioni amministrative applicate dalla Camera di Commercio e a responsabilità civili e penali in caso di danni. Per il proprietario, un impianto non conforme può creare problemi con l’assicurazione e nelle compravendite.

Dichiarazioni di conformità e di rispondenza a Roma

Lo studio verifica gli impianti e rilascia la documentazione prevista dal D.M. 37/08 per impianti elettrici, gas, idraulici, termici e speciali, con copia digitale disponibile nell'area riservata e firma digitale su richiesta.

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