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Accertamento Post Contatore Roma – Delibera 40/14

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In quali casi è necessaria la documentazione 40/14?

La Delibera ARERA n. 40/14 stabilisce le disposizioni riguardanti gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e introduce una disciplina specifica per gli impianti modificati o trasformati. La documentazione prevista dalla Delibera è obbligatoria nei seguenti casi:

  1. PRIMA ATTIVAZIONE UTENZA GAS: Si riferisce al servizio richiesto alla Società di Vendita (fornitore di gas) per ottenere la fornitura di gas presso un indirizzo precedentemente non alimentato dalla rete gas. Questa situazione si verifica quando si richiede una nuova fornitura di gas dove non è ancora presente un contatore del gas.
  2. MODIFICA/TRASFORMAZIONE DELL’UTENZA GAS: Questo caso riguarda il servizio richiesto alla Società di Vendita (fornitore di gas) quando si effettuano modifiche, potenziamenti o manutenzioni straordinarie sull’impianto interno, ad esempio, dall’impianto del contatore del gas fino alla cucina o alla caldaia. Inoltre, la trasformazione dell’utenza riguarda gli impianti che in passato erano alimentati con un altro tipo di gas, come ad esempio il GPL.


Per garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti, l’ARERA richiede che vengano seguite precise procedure per l’attivazione o riattivazione della fornitura del gas.

Queste procedure includono l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore, che consiste in specifici allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità dell’impianto.

Tra gli allegati richiesti ci sono il modulo G “Procedura con le indicazioni da seguire per ottenere l’attivazione”, il modulo H “, conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas” e il modulo IAttestazione di corretta esecuzione dell’impianto“.

Per la procedura di attivazione o riattivazione della fornitura di gas, il cliente finale deve compilare il modulo H/40, che include i dati necessari per individuare l’impianto da attivare e il cliente si impegna a non utilizzare l’impianto fino a quando non riceve la dichiarazione di conformità dall’installatore.

Il modulo I/40, invece, viene compilato dall’installatore e raccoglie tutte le informazioni e gli allegati tecnici richiesti.

È importante sottolineare che la documentazione 40/14 è obbligatoria quando è richiesta l’accertamento documentale, come previsto dalla Delibera ARERA n. 40/14, e si applica nei casi di nuova attivazione della fornitura di gas o quando si effettuano modifiche o trasformazioni agli impianti di utenza a gas.

Questo documento è composto da due sezioni, una che deve essere compilata dal distributore (indicante il codice assegnato alla domanda di attivazione) e una dall’installatore.

Il professionista Responsabile Tecnico dell’Impresa Installatrice in solido con il Legale Rappresentante dell’Impresa stessa attesta sotto la propria responsabilità che la messa in servizio dell’utenza a gas in questione è stata eseguita a norma rispettando il progetto quando obbligatorio.

Allegati Tecnici Obbligatori

a) Schema Tecnico dell’impianto;

b) Relazione Tecnica indicante quali tipologie e quantità di materiali o prodotti industriali sono stati utilizzati per la realizzazione dell’impianto.

Questo documento deve integrare i riferimenti ai marchi, la completa dichiarazione di rispondenza e gli eventuali certificati di prova emessi da istituti autorizzati. Inoltre l’installatore deve elencare i materiali, componenti e prodotti utilizzati e dichiarare la loro conformità all’articolo 6 del DM n. 37/2008 e ss. mm. e ii.

c) Attestazione Di Conformità nel caso si tratti di un impianto realizzato con sistemi oppure materiali non normalizzati;

d) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti nel caso di impianti già esistenti.

e) Copia della visura camerale oppure del certificato di riconoscimento indicante i relativi requisiti tecnico-professionali

Il certificato di riconoscimento è una dichiarazione scritta con validità pari a 6 mesi (mentre la visura camerale ha validità 4 mesi), che è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Si tratta di una modalità finalizzata a verificare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dell’azienda oppure del tecnico abilitato responsabile a cui è stata demandata l’esecuzione dell’impianto. Il certificato può essere sostituito dalla visura camerale riportante le medesime informazioni.

Nel caso in cui la validità del certificato risulti essere scaduta, è sempre possibile presentarlo se l’installatore riporti in calce alla copia del documento una dichiarazione ai sensi dell’artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sottoscritta che le informazioni riportate al suo interno non hanno subito alcuna variazione.

Nel caso di impianti la cui portata termica nominale totale risulti essere superiore a 35 kW sono richiesti documenti aggiuntivi:

Progetto Esecutivo dell’Impianto, comprendente:

a) planimetria ubicativa per la descrizione delle utenze e delle relative componenti;

b) elaborato grafico esecutivo;

c) relazione tecnica di calcolo, integrante l’attestazione che l’impianto è conforme a quanto previsto dalla normativa di sicurezza.

Dichiarazione del progettista riguardante la prevenzione incendi

Se la domanda di attivazione/riattivazione presentata al distributore riguarda impianti gas in ampliamento – per esempio nel caso di rifacimento dell’impianto interno all’appartamento ma non di quello attestato su parti condominiali – il cliente finale deve presentare anche:

Rapporto tecnico di compatibilità seguendo quanto stabilito all’interno delle linee guida n. 11 del CIG

Si può visionare il regolamento adottato dall’Autorità presso il sito www.arera.it. In base a quanto previsto dalla normativa le aziende di distribuzione sono obbligate a effettuare l’accertamento post contatore, soltanto in seguito la verifica positiva della documentazione che attesta la correttezza dell’impianto in base alle norme cogenti e vigenti è possibile iniziare l’erogazione del gas.

Per Legge il cliente finale deve fornire all’azienda di distribuzione la documentazione relativa all’utenza entro 120 giorni solari dalla data in cui viene inviata la domanda di attivazione oppure riattivazione della fornitura.

Si tratta di un termine limite imprescindibile. Se si oltrepassa questo periodo di tempo, il fornitore ha l’obbligo di Legge di non accettare la suddetta documentazione. Di conseguenza la pratica sarà annullata e il cliente finale dovrà presentare una nuova domanda di attivazione dell’utenza.

É fondamentale per l’esame della documentazione presentata individuare prima dell’accertamento post contatore la portata termica nominale complessiva dell’impianto gas. I valori considerati sono quelli dichiarati dall’installatore. In caso di discordanze si fa riferimento ai valori più alti dopo aver ottenuto chiarimenti in merito.

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Impianti realizzati tra il 13 aprile 1990 e il 24 marzo 2008, privi di dichiarazione di conformità possono essere sanati mediante applicazione dello strumento della Di.Ri. ovverosia Dichiarazione di Rispondenza emessa previ controlli e verifiche tecniche direttamente da un tecnico abilitato

Può essere redatta da professionisti iscritti ad un ordine da oltre cinque anni e da tecnici specializzati.  

La dichiarazione di conformità è composta da diversi documenti che possono variare a seconda del settore o del tipo di impianto oggetto della conformità.

Per un impianto ad uso civile vengono rilasciati i seguenti documenti :

  1. Dichiarazione di conformità.
  2. Schema dell’impianto.
  3. Tipologia di materiali d’utilizzo.
  4. Documenti  anagrafici/camerali con dimostrazione dei requisiti abilitativi del rilascio delle Dichiarazioni di Conformità

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