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CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – Cos’è la CILA ?

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è disciplinata giuridicamente dall’articolo 6 bis del Testo Unico dell’Edilizia DPR n. 380/2001 e ss. mm. e ii, legge quadro in materia di controlli, vigilanza ed eventuali sanzioni in relazione ad abusi edilizi, che riportiamo nei suoi quattro comma:

Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione (CILA Tardiva cosiddetta a sanatoria [NdR])»

Volendo entrare nel dettaglio, si può affermare con certezza che il legislatore ha inteso riconoscere alla CILA un carattere di natura residuale rispetto a tutte le altre comunicazioni necessarie per l’avvio di interventi in materia edilizia.

Nello specifico, l’articolo 10 enuncia in maniera chiara tutti gli interventi edili che, per poter essere messi in opera, debbono essere preceduti da una regolare autorizzazione relativa al Permesso di Costruire (lavori dunque che implicano la messa in opera di costruzioni nuove); l’articolo 22, invece, segnala tutti quei lavori che necessitano di preventiva SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) mentre l’articolo 6 disciplina tutti gli interventi che non necessitano di comunicazioni, ma sono in edilizia libera.

Per esclusione, quindi, tutti gli interventi edili che non sono ricompresi nei tre articoli sopra citati, necessitano, per la regolare esecuzione, che siano preventivamente preceduti da comunicazione di inizio lavori asseverata.

Interventi edili che necessitano di CILA

In considerazione del carattere di residualità che il legislatore ha ritenuto di attribuire agli interventi edili che necessitano di CILA è comunque possibile stilare un elenco di massima che specifichi maggiormente la natura dei lavori edili rientranti in quanto disciplinato dall’articolo 6 bis.

Possiamo quindi affermare che sono obbligatoriamente sottoposti a CILA tutti i lavori rientranti nelle seguenti macro categorie:

  • Opere di restauro non riguardanti la struttura dell’edificio;
  • Tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (tra cui la demolizione e ricostruzioni di pareti interne non strutturali come per esempio tramezzature non collaboranti) che non ineriscano e agiscano direttamente sulla struttura della costruzione;
  • La realizzazione di opere di “pertinenza minore” ossia di lavori edili che aumentino il volume dell’edificio già esistente in misura inferiore al 20% della struttura principale;
  • Interventi edili atti ad eliminare barriere architettoniche che vadano a modificare significativamente la struttura originaria dell’edificio (ad esempio la realizzazione di un nuovo ascensore esterno);
  • La realizzazione di serre mobili che abbiano strutture in muratura ed i movimenti terra non riconducibili ad attività agricole;
  • Tutte quelle opere realizzate, all’interno di un centro abitato, con carattere di provvisorietà e atte alle indagini geologiche del sottosuolo.

Le regioni possono deliberare in autonomia facendo rientrare in ambito applicativo ulteriori interventi edili ampliando, di fatto, l’area di competenza della CILA.

Pratica Edilizia per abilitare i lavori di manutenzione straordinaria senza opere strutturali

(art. 6 del Testo Unico per l’Edilizia DPR n. 380/2001 e ss. mm. e ii.)

Il nostro incarico comprende un sopralluogo di rilievo geometrico e la comprensione degli spazi e delle necessità del cliente per la nuova distribuzione interna, la redazione dell’elaborato grafico di corredo in piante e due sezioni all’ante inter e post operam, la Direzione dei Lavoridi base, compreso il Collaudo Finale.

Successivamente sarà necessaria la Denuncia di Variazione Catastale con l’inserimento della nuova planimetrica catastale.

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